Sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’allegato 1 in materia di attivita’ commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attivita’ edilizia, che costituiscono parte integrante del presente accordo. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 30 settembre 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 20 ottobre 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Ai fini di una prima applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto è stata predisposto una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, relativa alle seguenti attività commerciali:
Lato edilizia, invece, va presentata in sei fattispecie
In allegato la nuova modulistica aggiornata.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana